STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale (APS)
Associazione per lo Studio della Fotografia in Italia (SISF)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in
seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la
seguente denominazione:
“Associazione per lo Studio della Fotografia in Italia (A.P.S.), da ora in avanti denominata
“Associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze stabilita dal Consiglio Direttivo, senza che tale
variazione comporti modifiche statutarie. La sede della segreteria dell’Associazione è stabilita con
delibera del Consiglio Direttivo conformemente alle esigenze organizzative.
L’Associazione potrà usare correntemente per le sue attività – escluse quelle di ordine amministrativo
– la denominazione e la sigla a cui storicamente si riallaccia la sua costituzione, ovvero “SISF –
Società Italiana per lo Studio della Fotografia”, dove, con il termine “società”, non deve intendersi
l’accezione giuridica del termine come attribuita dal titolo V° del Codice civile (art. 2247 e segg.), ma
più semplicemente un insieme organizzato di individui che si riuniscono per cooperare ad un fine
comune.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati o di terzi, di una o più delle seguenti attività di
interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o
delle persone aderenti agli enti associati:
a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c) promozione della cultura della legalità, dell’integrazione culturale tra popoli, della pace tra i popoli,
della non violenza;
L’associazione ha nello specifico come finalità:
• Promuovere le ricerche, le conoscenze e gli studi sulle questioni inerenti il patrimonio
fotografico e la storia della fotografia in genere.
• Favorire relazioni fra tutti gli operatori che si occupano della fotografia in quanto bene
culturale, cercando di favorire i contatti e gli scambi di esperienze tra i vari approcci
disciplinari e operativi.
• Promuovere lo sviluppo della formazione e delle competenze nonché valorizzare e tutelare la
professionalità degli operatori del settore fotografico.
• Contribuire alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico.
L’associazione per il raggiungimento dei suoi scopi intende promuovere varie attività, in particolare:
• Promuovere studi, attività di ricerca e iniziative culturali sulla storia della fotografia in Italia e
all’estero, favorendo la riflessione sui diversi approcci metodologici e in particolare sul
rapporto fra le operazioni di censimento, catalogazione, fruizione del patrimonio fotografico e
gli orientamenti di studio e di ricerca.
• Realizzare una serie di servizi mirati allo scambio di conoscenze e opinioni fra gli operatori del
settore, a fornire informazioni aggiornate e tempestive sulle normative, sulle iniziative
culturali, sulle pubblicazioni e sugli eventi che riguardano il patrimonio fotografico in Italia,
ma con spiccata attenzione anche al panorama internazionale.
• Promuovere convegni, mostre, seminari di studio, conferenze, gruppi di studio su temi
specifici, inerenti in particolare le tematiche della conservazione, restauro, catalogazione,
accessibilità, usi culturali e scientifici del patrimonio fotografico, nonché corsi, seminari e altre
iniziative intese alla formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore, in
particolare realizzando un convegno a scadenza almeno biennale su una tematica deliberata
dall’assemblea.
• Stabilire rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione, con le facoltà e gli istituti
universitari, con biblioteche e archivi, con enti, associazioni e privati interessati alla ricerca
storica e ad ogni altra attività culturale e tecnico-scientifica riguardante la valorizzazione, la
conservazione e la fruizione del patrimonio fotografico, fino a costituire eventualmente una
rete fra gli enti interessati.
• Valorizzare le esperienze didattiche in corso nei vari ordini scolastici e universitari, cercando
di istituire nuovi corsi specializzati e di incentivare i giovani che si avvicinano al tema anche
con borse di studio.
• Promuovere anche attività editoriale in proprio e in collaborazione con le principali realtà del
settore per quanto riguarda gli atti delle iniziative effettuate; a titolo esemplificativo, la
redazione e pubblicazione di riviste, di bollettini o newsletter di informazione, nonché
recensioni delle opere più significative pubblicate in Italia e all’estero.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da
parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo
settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Categoria, ammissione e numero degli associati)
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
A) Onorari;
B) Sostenitori;
C) Ordinari.
Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze culturali, e in particolare coloro che nel
passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo e che hanno contribuito allo sviluppo
dell’Associazione.
Sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori coloro che forniscono un sostegno economico alle attività dell’Associazione e
annualmente versano la quota speciale fissata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio
Direttivo.
Sono soci ordinari coloro che fanno richiesta di adesione all’Associazione, la cui domanda viene
accolta dal Consiglio Direttivo, pagano la tassa di ammissione e annualmente versano la normale
quota fissata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento
in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a
partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla Legge.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti del Terzo settore o
senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività
dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze, conoscenze e contributi.
Le persone giuridiche e gli enti del terzo settore possono essere ammesse all’Associazione solo ed
esclusivamente in qualità di soci sostenitori ed hanno facoltà di designare un loro rappresentante che
assume tutte le prerogative dei soci ordinari.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo – nelle modalità,
anche telematiche, previste dal CD stesso – una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i
recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– un breve CV;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali
regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del
Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro
60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci
l’Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’Associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma delle attività;
– essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute su disposizione del Presidente o del
Consiglio Direttivo se regolarmente documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i
libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali
Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o
morali di una certa gravità all’Associazione, oppure non è in regola con il pagamento della quota
sociale, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto
e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere
comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio
Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3
mesi prima.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto. È escluso il voto plurimo o maggiorato e tutti i soci hanno pari diritto di
voto indipendentemente dalle categorie a cui appartengono.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta,
anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di
3 associati. La facoltà di delega non è applicabile nei casi in cui sia previsto il voto elettronico a
distanza aperto a tutti i soci.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo email,
contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita
almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e può
svolgersi anche in videoconferenza.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli
associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la sua responsabilità, il Presidente non ha voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati in prima
convocazione, della metà degli associati in seconda convocazione e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti in terza convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla
quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto
di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al
raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 11 e 19, nominati
dall’Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili. Le cariche e le funzioni, salvo per il primo
mandato stabilito dall’Assemblea, sono stabilite al suo interno e approvate dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente a maggioranza dei presenti.
I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti
associati: si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non
sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si
prova che i terzi ne erano a conoscenza.
È possibile partecipare all’assemblea del Consiglio Direttivo anche in video conferenza dalla Sede
indicata dal Presidente.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la
maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca
l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
compiuta.
Il Presidente può nominare uno o due vice-presidenti tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ovvero è obbligatorio
quando l’Associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello
stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità; oppure quando siano
stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts).
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,
art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali
iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto
degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 13
(Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
della propria attività, da molteplici fonti, quali: quote associative, contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle
attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 14
(Bilancio di esercizio)
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo
l’Assemblea approva il conto consuntivo e il bilancio di previsione.
Entrambi devono essere depositati presso la sede sociale, accompagnati dalla relazione
sull’andamento della gestione e dalla relazione del Presidente, onde i soci possano prenderne visione.
Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle direttamente connesse.
Esso viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui
all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto
per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 15
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso
organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso
organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda al Consiglio
Direttivo.
ART. 16
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal
Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
ART. 17
(Lavoratori)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva
diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle
more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 19
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice
civile.
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